NUOVA AUTOCERTIFICAZIONE
In allegato ulteriore novità, nonché il nuovo modello di autocertificazione del 23/3/2020
In allegato ulteriore novità, nonché il nuovo modello di autocertificazione del 23/3/2020
Cari Clienti
In allegato il decreto e l’elenco delle attività che possono rimanere aperti a partire dal giornoi 23/3/2020. ( http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-firmato-il-dpcm-22-marzo-2020/14363#documenti )
Tuttavia vi prego di leggere attentamente i seguenti punti (d, g e soprattutto l’art.4) :
d) restano sempre consentite anche le attività che sono funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali di cui alla lettera e), previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, nella quale sono indicate specificamente le imprese e le amministrazioni beneficiarie dei prodotti e servizi attinenti alle attività consentite; il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente eserci-tata sulla base della comunicazione resa;
g) sono consentite le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo, previa comunicazione al Prefetto della provincia ove è ubicata l’attività produttiva, dalla cui interruzione derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti. Il Prefetto può sospendere le predette attività qualora ritenga che non sussistano le condizioni di cui al periodo precedente. Fino all’adozione dei provvedimenti di sospensione dell’attività, essa è legittimamente eserci-tata sulla base della dichiarazione resa. In ogni caso, non è soggetta a comunicazione l’attività dei predetti impianti finalizzata a garantire l’erogazione di un servizio pubblico essenziale;
4. LE IMPRESE LE CUI ATTIVITÀ SONO SOSPESE PER EFFETTO DEL PRESENTE DECRETO COMPLETANO LE ATTIVITÀ NECESSARIE ALLA SOSPENSIONE ENTRO IL 25 MARZO 2020, COMPRESA LA SPEDIZIONE DELLA MERCE IN GIACENZA.
Trasmettiamo in allegato Circolare Emergenza Corona Virus e modulo di autodichiarazione.
Terzo bando pubblico a sportello di 260mila euro di contributi economici a favore delle microimprese colpite dal crollo del ponte Morandi.
Per beneficiare del contributo occorre:
Occorre presentare domanda via PEC entro il 30 aprile 2020 allegando semplicemente il modulo di richiesta e la carta di identità.
Il Governo, per far fronte all’emergenza coronavirus, ha approvato il decreto legge “CuraItalia” che mette a disposizione 25 miliardi di euro destinati a imprese, lavoratori autonomi e cittadini.
L’INPS IN DATA 12/3/2020 HA EMESSO CIRCOLARE N. 37 (CHE SI ALLEGA) PER LA SOSPENSIONE DEI CONTRIBUTI INPS CON VERSAMENTO NELL’ARCO TEMPORALE DAL 23 FEBBRAIO 2020 AL 30 APRILE 2020.
NELLA SOSPENSIONE SONO RICOMPRESI I VERSAMENTI RELATIVI AI PIANI DI AMMORTAMENTO EMESSI SULLE
DILAZIONI GIÀ CONCESSE DALL’ISTITUTO.
DITTE CON DIPENDENTI
CONTATTATE IL VOSTRO CONSULENTE DEL LAVORO
PER TASSE E ALTRE ASPETTTIAMO IL DECRETO DI IMMINENTE USCITA
PER CHI CHIUDE PER ORDINE DEL DECRETO (esempio bar ristoranti e non alimentari previsti dal decreto) NON DEVE INVIARE ALCUNA COMUNICAZIONE AL SUAP DEL COMUNE
LE CATEGORIE CHE POSSONO STARE APERTE (alimentari ad esempio) MA CHE DECIDONO DI CHIUDERE devono seguire la seguente procedura:
inviare e mail al Comune di Genova – Ufffio suap – suap@comune.genova .it col seguente testo:
Comunico la chiusura temporanea per Corona Virus dell’attività di……….. sita in Genova Via…. ….. Codice Fiscale e Partita Iva
Per altre informazioni potete consultare questo link del Comune di Genova:
Sommario
Cause ostative regime forfetario. 2
Tassazione dei canoni di locazione. 2
Registratori telematici Italia. 2
Auto aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti o amministratori di società. 3
Rivalutazione dei beni d’impresa e affrancamento. 3
Rivalutazione di terreni e partecipazioni Italia. 3
Limiti al contante e incentivi moneta elettronica. 3
Tassazione dei dividendi per persone fisiche Italia. 4
Abrogazione della Tasi e nuova Imu. 4
Obbligo di pagamento tracciabile per detrazioni fiscali 4
Sono stati confermati ecobonus del 50% e del 65% per gli interventi di riqualificazione energetica e le detrazioni del 50% per le ristrutturazioni edilizie con tetto di 96.000 euro. È prevista l’introduzione del bonus facciate al 90%.
Applicazione dello sconto in fattura per l’ecobonus solo per i lavori di ristrutturazione rilevanti, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo pari o superiore a 200 mila euro: non sarà, pertanto, possibile richiedere lo sconto in fattura per tutti gli altri interventi, per cui restano valide le regole di detrazione tradizionali.
Reintroduzione di due cause ostative, in precedenza abrogate, per l’accesso al regime forfettario, in relazione al sostenimento di spese per il personale dipendente superiori a 20.000 euro e alla percezione di redditi da lavoro dipendente o assimilato eccedenti 30.000 euro; previsto un regime premiale per i forfettari che utilizzano la fattura elettronica.
La manovra fiscale 2020 non contiene la proroga dell’applicabilità della cedolare secca alle locazioni relative agli immobili classificati catastalmente nella categoria C/1, né la detassazione dei canoni non percepiti anche ai fabbricati non abitativi. Pertanto, il regime della cedolare secca sarà applicabile a tali immobili solo in relazione al 2019.
Dal 2020, solo per gli immobili abitativi, sarà possibile detassare i canoni non percepiti attestando il mancato incasso attraverso l’intimazione di sfratto per morosità o dall’ingiunzione di pagamento, senza dover attendere l’iter giudiziario; inoltre, i canoni percepiti in periodi di imposta successivi a quello di riferimento saranno assoggettati a tassazione separata.
Dal 1.01.2020, l’obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle Entrate si estende a tutti i soggetti non obbligati all’emissione della fattura, al netto degli esoneri previsti dalla legge; resta la moratoria di 6 mesi durante i quali sarà possibile utilizzare un’apposita procedura temporanea predisposta dall’Agenzia delle Entrate. Tali obblighi sono già in vigore per i soggetti con volume d’affari superiore a 400 mila euro.
In genere tali adempimenti potranno essere eseguiti mediante la predisposizione dei registratori telematici. In caso di inosservanza dell’obbligo, si applicano le medesime sanzioni per le violazioni in materia di rilascio di scontrini e ricevute fiscali.
I registratori telematici emetteranno il documento commerciale, che dovrà essere rilasciato al cliente, all’atto dell’ultimazione dell’operazione.
Per le autovetture, gli autoveicoli per trasporto promiscuo, gli autocaravan [art. 54, c. 1, lettere a), c) e m) del D. Lgs. 285/1992], i motocicli e i ciclomotori, tutti di nuova immatricolazione, con valori di emissione di anidride carbonica non superiori a 60 grammi per chilometro (g/Km di CO2), concessi in uso promiscuo ai dipendenti o agli amministratori di società, con contratti stipulati a decorrere dal 1.07.2020, l’importo del fringe benefit da tassare (Irpef, addizionali e Inps) per l’uso privato del mezzo è ridotto dall’attuale 30% al 25% dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri (calcolato sulla base del costo chilometrico determinato dall’Aci), al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente a titolo di noleggio del veicolo.
Considerando che da luglio 2020 la percentuale di rilevanza per l’uso personale cambia in base all’inquinamento del veicolo, l’Aci dovrà aggiornare le tabelle.
La legge di Bilancio 2020 ha previsto la proroga della possibilità di rivalutare i beni d’impresa con il versamento di un’imposta sostitutiva pari al 12% e 10%, rispettivamente per i beni ammortizzabili e non ammortizzabili.
Oltre a tale possibilità, è sempre possibile beneficiare dell’affrancamento nel caso di operazioni straordinarie di riorganizzazione aziendale. Infatti, in questi casi, si avrà il riconoscimento fiscale di maggiori valori contabili iscritti dalla conferitaria o incorporante o beneficiaria nel proprio attivo patrimoniale, previo versamento di un’imposta sostitutiva pari al 12, 14 o 16%, nel caso di affrancamento ordinario, oppure del 16 o 20% per determinati beni, quali marchi, avviamento e altre attività immateriali, immobilizzazioni finanziarie e attivo circolante.
La legge di Bilancio 2020 consente di rideterminare il costo delle azioni e delle quote di società non quotate al fine di ridurre l’effetto del futuro capital gain in caso di cessione. La stessa possibilità è offerta per la rideterminazione del valore dei terreni agricoli ed edificabili produttivi, in caso di cessione, di plusvalenze imponibili, posseduti alla data del 1.01.2020.
L’aliquota dell’imposta sostitutiva è pari all’11%, pagabile in 3 rate con cadenza annuale, la cui prima rata scade il 30.06.2020.
Il Decreto Fiscale introduce agevolazioni a favore degli esercenti sotto forma di credito di imposta pari al 30% delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante strumenti di pagamento elettronici; dal 1.07.2020 al 31.12.2021, la soglia di utilizzo del contante diminuisce dagli attuali € 3.000 euro a € 2.000, per assestarsi infine a € 1.000 dal 1.01.2022.
La lotteria degli scontrini, in vigore dal 1.07.2020, incentiva i consumatori a chiedere lo scontrino agli esercenti, che devono trasmetterlo in via telematica. I contribuenti, per partecipare all’estrazione, devono comunicare all’esercente al momento dell’acquisto uno specifico codice lotteria: i casi di rifiuto degli esercenti potranno essere segnalati nella sezione dedicata del portale Lotteria.
Chi pagherà con la moneta elettronica parteciperà all’estrazione di premi più alti e frequenti rispetto a chi pagherà in contanti. Inoltre nel caso di estrazioni “cashless”, un premio verrà attribuito anche all’esercente che avrà battuto lo scontrino vincente. Sarà disponibile un sito dedicato in cui i cittadini potranno controllare i biglietti e le estrazioni. I premi saranno esenti da imposta.
Con effetto dagli utili prodotti dal 2018, per le persone fisiche che detengono partecipazioni al di fuori del regime di impresa, indipendentemente dalla percentuale, i dividendi sono tassati con una ritenuta a titolo di imposta del 26%. Secondo l’Amministrazione finanziaria, non rileva il fatto che la riserva in sospensione di imposta utilizzata per l’erogazione di dividendi si sia formata in anni passati, ma rileva, ai fini della fiscalità, quando la riserva in sospensione è attribuita. Pertanto, i dividendi sono tassati nell’anno in cui si manifestano, anche se provengono da una riserva in sospensione creata in anni precedenti.
La legge di Bilancio 2020 ha previsto l’abrogazione della Tasi (tributo per servizi indivisibili) a partire dal 2020. In particolare, troverà applicazione la nuova Imu con aliquota base all’8,6 per mille che potrà essere aumentata sino al 10,6 per mille. Resta confermata l’esenzione per l’abitazione principale non di lusso e le relative pertinenze.
Viene introdotta la disposizione che subordina il diritto a fruire delle detrazioni di imposta, ivi comprese quelle sostenute per le spese mediche, alla tracciabilità dei pagamenti. Il contribuente dovrà quindi sostenere tali oneri utilizzando la carta di debito o di credito, con le uniche eccezioni delle spese sostenute per l’acquisto di medicinali, ovvero delle spese mediche per le prestazioni effettuate nelle strutture pubbliche o private accreditate.
Si consiglia di indicare in tutta la documentazione (fatture, note bolli, etc..), l’anno 2020 per intero, in modo da non ingenerare confusione mettendo solo 20, che si presta a possibili manomissioni aggiungendo due cifre seguenti (es. indicando solo 20 e aggiungendo, in seguito 19).
Lo Studio si rende disponibile a chiarire ogni eventuale dubbio emergesse dalla lettura della presente circolare.
Distinti saluti
Genova, 7 gennaio 2020